UNIONE INTERAZIENDALE LAVORATORI ANZIANI

Dei dipendenti e già dipendenti di Allianz S.p.A.

 e di altre Società controllanti controllate e collegate

 

Aderente all’ A.N.L.A.

  

STATUTO

  

Testo approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci – Verbale del 15 novembre 2022

  

 

 TITOLO I –  DENOMINAZIONE, ARTICOLAZIONE TERRITORIALE, SEDE, SCOPO, DURATA, FONDO COMUNE E ANNO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e forma giuridica

E’ costituita una associazione ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata “UNIONE INTERAZIENDALE LAVORATORI ANZIANI – U.I.L.A.” di seguito più brevemente denominata “Gruppo Anziani” o “Associazione”.

Art. 2 – Scopo

    1. L’Associazione non ha fini di lucro e dichiara in modo esplicito di avere carattere nettamente indipendente, apartitico, aconfessionale, asindacale.
    2. Scopo fondamentale del Gruppo Anziani è di porre a disposizione delle Società del Gruppo Allianz comunicate dalla Capogruppo Allianz S.p.A. e dei loro dipendenti il contributo di esperienza acquisita dagli Anziani durante il periodo di lavoro prestato.
    3. A tale proposito il Gruppo Anziani si propone di:
  • tenere alti gli ideali ed i valori espressi dall’esperienza aziendale nell’impegno lavorativo assolto con dedizione e competenza;
  • valorizzare l’esperienza e la professionalità acquisite nell’ambito aziendale;
  • sviluppare le relazioni umane all’interno della Società nel quadro di rapporti di costruttivo dialogo;
  • prestare assistenza ai Soci, nello svolgimento di pratiche varie, utilizzando i canali tecnici più  conosciuti all’interno delle Società e del Gruppo Anziani anche individuando possibili soluzioni      assicurative da realizzare per il miglior soddisfacimento delle esigenze di copertura assicurativa dei Soci stessi (es. se del caso rendendosi contraente di convenzioni assicurative in forma collettiva per conto dei singoli Soci in qualità di assicurati, nel rispetto delle norme di volta in volta applicabili e, in particolare, sempre che tale attività non prefiguri in nessun caso attività di intermediazione assicurativa nell’ambito delle società del Gruppo);
  • promuove iniziative ed attività culturali e sociali, a livello nazionale e locale.

E’ fatto assoluto divieto di distribuire e anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 3 – Sedi

      1. L’Associazione è organizzata in una struttura nazionale definita “Gruppo Anziani Nazionale” alla quale riferiscono tre articolazioni territoriali aventi competenza regionale.
      2. Il Gruppo Anziani Nazionale ha sede presso i locali di ALLIANZ S.p.A. in Milano.
      3. Le articolazioni territoriali hanno sede a Milano, Roma e Trieste, presso i locali di ALLIANZ S.p.A.

Art. 4 – Durata

La durata del Gruppo Anziani è illimitata.

Art. 5 – Fondo comune

      1. Il Gruppo Anziani svolge la propria attività grazie alle quote versate annualmente dai Soci in servizio e dai Soci in quiescenza, dai contributi percepiti da Allianz S.p.A. e da altri Enti, nonché da ogni altra elargizione proveniente da terzi.
      2. A ciascuna articolazione territoriale, per garantirne il funzionamento, vengono riconosciute le quote versate dai Soci in quiescenza ad essa iscritti salvo diverse necessità economiche valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
      3. In aggiunta alle somme previste dal comma 2, il Gruppo Anziani Nazionale, previa approvazione del programma alternativo annuale, sovvenziona ai sensi dell’art. 15 c. 3 le attività proposte a livello locale dall’articolazione territoriale.

Art. 6 – Anno sociale

      1. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
      2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo Nazionale predispone il rendiconto consuntivo annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
      3. Il Collegio dei Revisori dei conti procede alla verifica del rendiconto consuntivo e ne riferisce all’Assemblea Generale dei Soci.
      4. Il rendiconto annuale resta depositato in copia presso la Sede del Gruppo Anziani Nazionale, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea.

 TITOLO II – SOCI E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 7 – Categorie di Soci e modalità di adesione

      1. Possono aderire al Gruppo Anziani tutti i dipendenti, anche in quiescenza, delle Società comunicate dalla Capogruppo Allianz S.p.A., purché in possesso dei requisiti personali indicati dai commi successivi e che condividano gli scopi dell’Associazione.

Il Gruppo Anziani garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli aderenti al Gruppo Anziani si suddividono in:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Onorari.

Sono SOCI ORDINARI:

      • tutti quei dipendenti ai quali le Società comunicate dalla Capogruppo Allianz S.p.A. abbiano corrisposto il “premio di anzianità” al compimento del periodo minimo di servizio effettivo prestato in Azienda, come previsto dai rispettivi contratti di lavoro in vigore;
      • tutti i dipendenti che presentino una richiesta di iscrizione dopo il compimento del 25° anno di servizio effettivo. In tal caso l’accettazione della richiesta di iscrizione è subordinata al pagamento contestuale di tutte le quote associative arretrate a partire dal giorno in cui è maturato il 25° anno di servizio effettivo e sulla base della quota in vigore al momento della domanda;

Per l’ammissione al Gruppo Anziani, l’aspirante Socio deve presentare apposita richiesta scritta di associazione, indicando la sede nazionale o territoriale a cui intenda fare riferimento con l’impegno di osservare lo Statuto e di corrispondere la quota associativa. I Soci Ordinari hanno diritto di partecipare a tutte le attività del Gruppo Anziani indicate dall’art. 2 comma 3.

Sono SOCI ONORARI:

      • i soci ordinari cessati dal servizio per quiescenza. La qualifica di Socio Onorario comporta l’obbligo del versamento della quota associativa.
      • tutti i dipendenti che presentino una richiesta di iscrizione al momento del pensionamento o dell’adesione al fondo di solidarietà senza aver raggiunto il minimo di anzianità di 25 anni e che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo presso ciascuna delle Società comunicate dalla capogruppo Allianz, nonché gli eventuali periodi intermedi di servizio prestati presso altre Società controllanti, controllate e collegate ad Allianz S.p.A. I soci onorari aderenti al Fondo di Solidarietà sono equiparati, fino al pensionamento, ai soci ordinari.

La mancata corresponsione entro tre mesi dalla data stabilita per il pagamento della quota associativa verrà interpretata come rinuncia al diritto di associazione al Gruppo Anziani. I Soci Onorari possono partecipare alle attività del Gruppo Anziani indicate alle lettere a., b., c. ed e. dell’art. 2 comma 3 del presente Statuto.

    1. Pur in assenza dei requisiti indicati ai commi precedenti possono acquisire il titolo di Socio, con le diverse modalità di svolgimento del rapporto associativo, coloro che siano ritenuti meritevoli di far parte del Gruppo Anziani, previa segnalazione della Direzione Generale di Allianz S.p.A. E’ facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale accettare tali iscrizioni, fermo restando l’obbligo di ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale alla prima riunione utile successiva.
    2. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4 del presente articolo, i dipendenti delle società che vengono acquisiti da Allianz S.p.A. e che intendano iscriversi al Gruppo Anziani con la qualifica di “Socio Ordinario”, devono provvedere, entro 6 mesi dall’adesione al Gruppo Anziani, al versamento contestuale di tutte le quote associative pregresse a partire dal 25° anno di attività effettiva e/o convenzionale come risultante dal rapporto di lavoro precedente all’atto di acquisizione da parte di Allianz S.p.A. In tal caso il valore preso a riferimento è corrispondente a quello della quota in vigore al momento della richiesta di associazione al Gruppo Anziani Allianz.
    • Art. 8 – Intrasmissibilità della qualità di Socio, recesso, decadenza ed esclusione.
      1. La qualità di Socio è intrasmissibile sia per atto tra i vivi che a causa di morte. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva, in caso di premorienza del Socio onorario iscritto, la possibilità di accettare l’iscrizione del solo coniuge superstite, definendo le modalità di partecipazione con criteri di equità.
      2. La perdita della qualifica di Associato avviene nei seguenti casi:
      3. recesso volontario dal Gruppo Anziani esercitabile in qualsiasi momento, con effetto allo scadere dell’anno in corso, dando un preavviso al Consiglio Direttivo Nazionale di almeno tre mesi;
      4. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale e Regionale, qualora il Socio:
      • non abbia corrisposto la quota associativa trascorsi 3 mesi dalla ricezione del secondo sollecito di pagamento;
      • abbia commesso fatti gravi e contrari agli scopi ed ai doveri sociali e non abbia osservato le disposizioni dello Statuto o quanto deliberato dagli organi dell’Associazione.
      1. Le deliberazioni relative all’esclusione dei Soci debbono essere notificate, nei quindici giorni successivi, dal Presidente del Gruppo Anziani Nazionale agli interessati, mediante comunicazione scritta. Le deliberazioni acquistano efficacia, decorsi 60 giorni dalla data di notifica, qualora non vengano impugnate nel medesimo termine innanzi al Consiglio Direttivo Nazionale presentando ulteriori elementi di valutazione.

      L’impugnazione ha effetto sospensivo.

      La conferma dell’esclusione del Socio deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale con parere favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri.

      Art. 9 Quota associativa annuale

      1. La qualifica di Socio comporta l’obbligo del versamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo Nazionale determina annualmente le modalità di corresponsione e l’ammontare delle quote associative, eventualmente differenziate sulla base di criteri oggettivi per le diverse categorie di Soci, che verranno ratificate dall’Assemblea Generale dei Soci.
      2. Il pagamento della quota associativa è riferito all’anno solare di versamento.
      3. Il Socio in mora non può svolgere le attività inerenti alla sua qualifica associativa.

      TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

      Art. 10 – Organi del Gruppo Anziani

      1. Gli Organi del Gruppo Anziani sono:
      2. l’Assemblea Generale dei Soci;
      3. il Consiglio Direttivo Nazionale;
      4. il Comitato Esecutivo;
      5. il Collegio dei Revisori dei Conti.
      6. Nelle articolazioni territoriali con competenza esclusivamente locale opera un Direttivo Regionale.
      7. Tutte le cariche hanno durata triennale. Esse vengono svolte, a titolo assolutamente gratuito ed in linea di massima non sono cumulabili con altri eventuali incarichi di natura elettiva, ricoperti presso Allianz S.p.A. e le altre Società controllanti, controllate e collegate.
      8. I Soci possono presentare la propria candidatura per le elezioni degli organi associativi, ai sensi di quanto disposto dagli Allegati A e B del presente Statuto, tali candidature dovranno essere avvallate dalla Direzione Allianz S.p.A.

      Art. 11 – Assemblea Generale dei Soci: Attribuzioni

      1. L’Assemblea, in funzione dell’attuazione dello scopo associativo, ha tutti i poteri deliberativi ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
      2. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
      3. L’Assemblea in seduta ordinaria:
      4. delibera sul rendiconto annuale del Gruppo Anziani;
      5. delibera in merito alle attività del Gruppo Anziani e agli altri argomenti riguardanti la gestione che il Consiglio Direttivo Nazionale dovesse ritenere opportuno sottoporre al suo esame;
      6. ratifica le modalità di corresponsione e l’ammontare delle quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, eventualmente differenziate per le diverse categorie di Soci, sulla base di criteri oggettivi;
      7. delibera su quant’altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.
      8. L’Assemblea straordinaria delibera:
      9. sulle modifiche del presente Statuto;
      10. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2 e 6 del presente Statuto, e sullo scioglimento del Gruppo Anziani e sulla nomina dei liquidatori, di cui all’articolo 13 comma 2;
      11. su quant’altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

      Art.  12 – Assemblea Generale dei Soci: Modalità di funzionamento e deliberazioni

      1. L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta all’anno per procedere all’approvazione del rendiconto, mediante avviso di convocazione da inviare ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
      2. L’Assemblea è convocata in via straordinaria, dietro delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o quando sia richiesta per iscritto, da almeno un terzo dei Soci, con le modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.
      3. Le Assemblee sono convocate a Milano od in altra località preventivamente concordata tra il Consiglio Direttivo Nazionale e la Direzione Generale di Allianz S.p.A.; è possibile consentire la partecipazione e il voto dei Soci a distanza anche mediante sistemi di videoconferenza o secondo le modalità ritenute più opportune dal Consiglio Direttivo Nazionale.
      4. L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria elegge tra gli intervenuti un Presidente, un Segretario e se necessari due Scrutatori.
      5. Il Presidente dirige l’Assemblea secondo l’ordine del giorno e determina le modalità di votazione.
      6. Delle riunioni dell’Assemblea ordinaria si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e se nominati dagli Scrutatori.
      7. I verbali dell’Assemblea sono tenuti a disposizione dei Soci presso la Sede del Gruppo Anziani Nazionale.

       Art. 13 Assemblea Generale dei Soci: Quorum costitutivi e deliberativi

      1. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite e deliberano, nel rispetto del principio del voto singolo, con le maggioranze previste per le associazioni dal 1° comma dell’art. 21 del Codice Civile. Le stesse maggioranze valgono anche per quanto riguarda le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 21 del Codice Civile.
      2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre invece il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

      Art. 14 Consiglio Direttivo Nazionale: Criteri di costituzione e composizione

      1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che non siano in contrasto con le competenze attribuite dallo Statuto agli altri Organi.
      2. Il Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell’art. 10 comma 3, è composto da venti Consiglieri, ovvero:
      • dai cinque Consiglieri in rappresentanza dei Soci iscritti al Gruppo Anziani Nazionale;
      • dai sette Consiglieri Regionali di Milano, dai quattro di Trieste e dai quattro di Roma.
      1. I Consiglieri restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili nell’ambito della stessa competenza territoriale. In caso di rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo Nazionale uscente continua a mantenere le sue funzioni sino alla prima riunione del nuovo Consiglio, da effettuarsi entro 60 giorni dalle elezioni. Dopo aver dato relazione del proprio operato si provvede a trasferire il mandato ai nuovi Organi Sociali nel frattempo eletti.

      Art. 15 Direttivo Regionale: composizione e funzioni.  Presidente, Tesoriere e Segretario regionale

      1. Ogni Direttivo Regionale e Nazionale è eletto da tutti i Soci.
      2. Il Direttivo Regionale promuove a livello locale le attività statutarie concertate con il Consiglio Direttivo Nazionale.
      3. Il Direttivo Regionale può presentare al Consiglio Direttivo Nazionale, prima che lo stesso deliberi sul rendiconto consuntivo dell’anno precedente, senza sovrapporsi ad eventuali proposte di attività previste dal Consiglio Direttivo Nazionale, un programma annuale di attività da applicare ai propri Soci. Il programma di attività locale previamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale riceve per la sua attuazione le eventuali sovvenzioni dal Gruppo Anziani Nazionale.
      4. Il Direttivo Regionale predispone annualmente, alle date definite dal Consiglio Direttivo Nazionale, un consuntivo per l’attività svolta a livello territoriale, coerente con le esigenze di rendicontazione dell’Associazione.
      5. Il Direttivo Regionale elegge al suo interno un Presidente, un Tesoriere e un Segretario, con le stesse modalità di nomina valide per il Consiglio Direttivo Nazionale.
      6. Il Presidente Regionale rappresenta il Gruppo Anziani nella Regione ed attua le delibere del Direttivo Regionale, assunte conformemente allo Statuto ed alle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
      7. Il Segretario Regionale assiste il Presidente, collabora con il Segretario Generale per tutte le necessità di carattere burocratico e amministrativo che interessano la Sede territoriale.
      8. Il Tesoriere Regionale è responsabile della cassa della Sede di pertinenza, cura le esazioni ed effettua i pagamenti afferenti spese ed erogazioni approvate dal Direttivo e predispone, unitamente al Direttivo Regionale, il consuntivo annuale locale ai sensi del precedente comma 4.

      Art. 16 Consiglio Direttivo Nazionale: Modalità di funzionamento

      1. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ratifica la nomina, ai sensi dell’art. 19, dei tre Vice Presidenti Regionali.
      2. Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente una volta all’anno per predisporre il rendiconto consuntivo annuale e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
      3. Le convocazioni, indicanti l’ordine del giorno, l’ora ed il giorno della seduta, sono effettuate dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione e trasmesse a ciascun Consigliere usando qualsiasi forma di comunicazione a distanza. In caso di particolare urgenza, l’avviso di convocazione potrà essere inviato almeno due giorni prima della riunione stessa. E’ consentita la partecipazione e il voto dei Consiglieri anche mediante sistemi di videoconferenza.
      4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
      5. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
      6. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale. I verbali, trascritti su apposito libro, dovranno essere firmati da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
      7. I membri del Consiglio che si rendessero assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, saranno considerati dimissionari e saranno sostituiti a norma del successivo capoverso.
      8. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, questo viene sostituito dal corrispondente candidato che nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. Qualora i candidati fossero più di uno a parità di voti, tra i non eletti, viene preso in considerazione il candidato con la maggior anzianità nell’associazione. Il Consigliere così nominato decade unitamente al Consiglio di cui è entrato a far parte.
      9. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del Presidente delle Sedi Regionali o Nazionale, subentra il candidato che nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti e alla prima riunione del Consiglio di appartenenza, verranno nuovamente eletti nel suo seno a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso non ci fossero candidati dopo gli eletti, la carica del Presidente verrà trasferita al Segretario che avrà così la doppia carica “Segretario e ad interim Presidente”, tale carica cesserà unitamente al consiglio di cui è entrato a far parte.

      Art. 17 Consiglio Direttivo Nazionale: Attribuzioni

      1. Spetta al Consiglio Direttivo:
      2. attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
      3. adottare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari che non siano riservati all’Assemblea;
      4. elaborare annualmente la relazione all’Assemblea;
      5. predisporre il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all’Assemblea;
      6. presentare un programma annuale di attività rivolto a tutti i Soci del Gruppo Anziani;
      7. deliberare sugli eventuali programmi di attività locali, proposti dai Direttivi Regionali;
      8. ratificare l’iscrizione di nuovi Soci accettate dal Presidente del Consiglio Direttivo a norma dell’articolo 7, comma 5 del presente Statuto;
      9. tenere debitamente informati i Soci – anche avvalendosi dell’ausilio dei Segretari Regionali – in ordine a tutte le eventuali variazioni o innovazioni delle quali gli stessi possano giovarsi, beneficiare o che, comunque, li possano riguardare;
      10. tenere aggiornato, di concerto con la Direzione Generale di Allianz S.p.A., l’elenco delle società comunicate dalla Capogruppo Allianz S.p.A. in base alle evoluzioni organizzative, contrattuali e societarie. Di queste modifiche verranno informati i Soci alla prima Assemblea utile successiva;
      11. proporre le eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre a delibera dell’Assemblea Generale dei Soci.
      12. nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere in base criteri dei successivi articoli 18, 20 e 21

      Art. 18 Presidente: Nomina e attribuzioni

      1. Il Presidente rappresenta il Gruppo Anziani nei confronti delle Direzioni  delle Società e dei terzi.
      2. Il Presidente viene scelto tra i Consiglieri eletti dai Soci in rappresentanza del Gruppo Anziani Nazionale.

      Art. 19 Vice Presidenti: Attribuzioni

      1. I Presidenti dei Direttivi Regionali di Milano, Trieste e Roma ricoprono l’incarico di Vice Presidenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
      2. I Vice Presidenti coadiuvano e sostituiscono, ove necessario, il Presidente, attuando le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e coordinando le particolari attività nelle Sedi territoriali.

      Art. 20 Segretario Generale: Nomina e attribuzioni

      Il Segretario Generale è incaricato della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale e della conservazione dei documenti che interessano la vita del Gruppo Anziani. Egli tiene i libri dei verbali delle Assemblee e provvede al disbrigo della corrispondenza del Gruppo Anziani con la collaborazione degli altri Segretari Regionali.

      Art. 21 Tesoriere: Nomina e attribuzioni

      1. Il Tesoriere è responsabile della cassa del Gruppo Anziani, cura le esazioni ed effettua i pagamenti afferenti spese ed erogazioni approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
      2. Il Tesoriere tiene i libri contabili e provvede, unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale, alla compilazione del rendiconto annuale che, dopo la verifica del Collegio dei Revisori, verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

      Art. 22 – Comitato Esecutivo: Composizione, modalità di funzionamento e attribuzioni

      1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Nazionale.
      2. Il Comitato Esecutivo delibera su questioni di ordinaria amministrazione, cura i rapporti del Gruppo fra le diverse articolazioni del Gruppo Anziani e provvede a dare esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale.

      Art. 23 – Collegio dei revisori: Criteri di costituzione e attribuzioni

      1. La gestione dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi, eletti dai Soci. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
      2. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Collegio dei Revisori, subentra, sino alla scadenza del Collegio stesso, il supplente che nell’ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
      3. Nella prima riunione si procederà a nominare, tra gli eletti, il Presidente del Collegio.
      4. I revisori dei Conti:
      5. effettuano le verifiche di cassa e contabili almeno ogni sei mesi, anche chiedendo riscontro ai Tesorieri delle articolazioni territoriali, redigendo apposito verbale da rimettere al Consiglio Direttivo Nazionale;
      6. procedono alla verifica del rendiconto consuntivo annuale e ne riferiscono all’Assemblea Generale dei Soci.

       

      TITOLO IV – NORME FINALI

      Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione

      1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 11 e 13, comma 2 del presente Statuto.
      2. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il fondo comune dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o impiegato ai fini di pubblica utilità.

      Art. 25 – Modifiche Statutarie

      Nel caso di richiesta di inserimento all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale dei Soci, in seduta straordinaria, di una qualsiasi proposta di modifica al presente Statuto da parte dei Soci, la richiesta stessa dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo Nazionale in tempo utile, prima della trasmissione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

      Art. 26 – Regolamenti Elettorali

      Regolamenti per la nomina delle cariche del Gruppo Anziani, di cui agli allegati “A” e  “B”, fanno parte integrante del presente Statuto.

      Art. 28 – Rinvio alle norme di legge

      Il Gruppo Anziani è retto dalle norme del presente Statuto nonché, per quanto in esso non previsto, dalle norme di legge.

       

       

       ALLEGATO “A”

      Regolamento per le elezioni degli organi sociali

       

      1) Costituzione del Comitato Elettorale

      Il Comitato Elettorale, a cura del Segretario Generale, deve essere costituito entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno di scadenza delle cariche sociali presso la sede di Milano.

       

      2) Composizione del comitato elettorale

      Il Comitato elettorale è composto da 10 membri, di cui 8 effettivi e 2 di riserva, così suddivisi:

      3 in rappresentanza dei Soci di Milano;

      2 in rappresentanza dei Soci del Nazionale;

      1 in rappresentanza dei Soci di Roma;

      2 in rappresentanza dei Soci di Trieste.

      Il Comitato elettorale, nel prendere possesso dell’incarico, nomina il proprio Presidente.

      I componenti del Comitato elettorale non possono candidarsi alle cariche sociali.

       

      3) Elezioni

      Le elezioni per il rinnovo contemporaneo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere indette mediante avviso a tutti i Soci che hanno diritto al voto entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla scadenza dei mandati.

      Le votazioni potranno avvenire per corrispondenza, in via telematica o in forma mista.

      Per tutti i Soci l’espressione del voto avviene secondo le modalità indicate dal Comitato elettorale e definite di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale; tali modalità devono garantire segretezza ed universalità di partecipazione al voto da parte di tutti i Soci.

      La nomina avviene a maggioranza di voti raccolti da ciascun candidato.

      Il Comitato elettorale, a votazione ultimata, provvede immediatamente ed ininterrottamente allo spoglio e redige apposito verbale che dovrà essere a disposizione dei Soci, per tutto il triennio, presso la Sede di Milano. Il risultato delle votazioni verrà reso pubblico e inviato, a tutti i Soci.

       

      4) Validità delle Elezioni

      Il Comitato elettorale deve attenersi scrupolosamente alla normativa espressa nel presente Statuto.

      Per il periodo tra la scadenza del mandato e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, gli organi uscenti del Gruppo Anziani rimarranno in carica solo per la normale attività amministrativa.

      Il Consiglio Direttivo Nazionale uscente proclamerà l’istituzione della nuova Assemblea dei Soci.

       

       

      ALLEGATO ”B”

       

      Regolamento per le elezioni degli Organi del Gruppo Anziani Nazionale e dei Direttivi Regionali

       

      I Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, possono presentare la propria candidatura per essere eletti in uno dei seguenti organi:

      1. nel Direttivo Regionale dell’articolazione territoriale di riferimento;
      2. tra i componenti del Collegio Direttivo Nazionale in rappresentanza dei Soci aderenti al Gruppo Anziani Nazionale;
      3. nel Collegio dei Revisori;

      debbono notificarla al Consiglio Direttivo Nazionale, entro il termine che di volta in volta sarà tempestivamente comunicato.

      I componenti uscenti dei summenzionati Organi sono candidati di diritto, salvo esplicita rinuncia da effettuare con dichiarazione autografa da trasmettere al Presidente del Consiglio Direttivo nei 30 giorni antecedenti la data fissata per le votazioni.